L'assegno di maternità è un contributo economico concesso alle madri italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno per lungo periodo o titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria che, essendo casalinghe o disoccupate, non hanno copertura previdenziale.
Le richiedenti devono essere residenti nel Comune di Mede e aver avuto un figlio nei sei mesi precedenti la domanda (o l'ingresso nella famiglia anagrafica di un minore per affidamento preadottivo o adozione). Per l'anno 2022 l'importo, se spettante nella misura "intera", è pari € 1.773,65 (€ 354,73 per 5 mensilità).
Chi può richiederlo
La domanda è presentata dalla madre (o dal padre in caso di abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre stesso). Per ottenere l'assegno di maternità è necessario:
• Essere cittadina italiana o appartenente all'Unione Europea o ExtraUE:
o in possesso di Carta di soggiorno (o registrata sulla Carta di soggiorno del marito)
o titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo come indicato all’Art. 65 della L. 448/98 modificato dall’art. 13 della L. 97/2013;
o rifugiata politica o titolare di protezione sussidiaria come indicato all’art. 27 del D.lgs. n. 251/2007;
o apolide come indicato dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE883/2004, i suoi familiari e i superstiti;
o che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, come indicato all’art. 1 del Regolamento UE 1231/2010, i suoi familiari e superstiti;
o cittadina/lavoratrice di Algeria, Turchia, Autorità palestinese, Repubblica araba d'Egitto, Regno hashemita di Giordania, Regno di Israele, Regno del Marocco, Repubblica tunisina, Repubblica libanese e i suoi familiari in base a quanto previsto dagli accordi Euro mediterranei;
o cittadina titolare di permesso unico per lavoro come indicato all’art. 12 c. 1 lettera e) della direttiva 2011/98/UE o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal d.lgs. n. 40/2014;
o cittadina titolare di Carta Blu come indicato dall'art. 14 direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati;
o cittadina titolare di permesso per motivi umanitari come indicato dall'art. 34, comma 5, del decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251 che riconosce agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno umanitario i medesimi diritti attribuiti dal decreto ai titolari dello status di protezione sussidiaria tra i quali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, è annoverato il diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
o cittadina familiare di cittadini dell’UE come indicato dall’Art. 19 del D.lgs. n. 30/2007, o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi cittadinanza di uno Stato membro ma che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, come indicato dall’art. 65 della L. 448/98 modificato dall’art. 13 della L. 97/2013 ed i suoi familiari ma non i superstiti;
• Non avere il trattamento previdenziale della indennità di maternità – quindi essere casalinghe o disoccupate mentre per le lavoratrici part-time cui è corrisposta una indennità mensile inferiore a € 404,17 possono chiedere la concessione della quota differenziale (informarsi a riguardo presso il proprio datore di lavoro).
• valore ISEE pari o inferiore ad € 20.221,13- Circolare INPS n.40 del 29/02/2024.
Quando va presentata la domanda
La domanda per il contributo deve essere presentata entro i sei mesi dalla nascita del figlio, o dalla data di ingresso del minore in famiglia.
Tempi e modi per il pagamento degli assegni di maternità:
Il contributo o assegno di maternità viene corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione con accredito sul conto corrente bancario o postale, libretto postale intestato o cointestato entro 45 gg. dalla trasmissione dei dati da parte del Comune.